Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno degli incidenti stradali e in particolare le cosiddette «stragi del sabato sera» che coinvolgono le più giovani generazioni sono posti ormai quotidianamente alla nostra attenzione dai mezzi di informazione. E tuttavia non ci troviamo di fronte a un fenomeno enfatizzato, come spesso accade, dal sistema mediatico, bensì a un fenomeno reale confermato dai dati dell'Istituto nazionale di statistica. Tra le complesse e articolate cause degli incidenti stradali, indubbiamente è il fattore umano a prevalere e, in modo ancora più preoccupante, è il fatto che spesso tali incidenti sono direttamente collegabili alla guida in stato di ebbrezza. Molto è già stato fatto in termini di prevenzione e di garanzia di una maggiore sicurezza alla guida dei veicoli. Si pensi agli effetti che le misure adottate con il nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e con l'inserimento di migliorie di carattere tecnico (come l'introduzione degli air-bag, delle barre di rinforzo laterale eccetera) hanno determinato e in particolare al fatto che, sebbene siano in aumento gli incidenti stradali, quelli mortali non hanno subìto una crescita direttamente proporzionale.
      Con questa premessa, il presente progetto di legge intende proporre, con l'articolo 1, ulteriori interventi volti a garantire un miglioramento e un'implementazione dei dispositivi per la sicurezza delle autovetture.
      Con tali interventi si sarà così in grado, oltre che di contenere il numero degli incidenti, anche di limitare i costi sociali che dagli incidenti derivano. Si prevede, infatti, per le autovetture di nuova immatricolazione l'introduzione di

 

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dispositivi, di cui diversi già positivamente sperimentati in altri Paesi europei ed extraeuropei, volti a garantire il corretto uso delle cinture di sicurezza, la limitazione dei fattori umani di rischio, un più efficace sistema di segnalazione delle emergenze dovute a incidenti stradali e il rispetto dei limiti del grado di alcolemia del conducente.
      Nell'articolo 2 si è ritenuto altresì importante prevedere il divieto della vendita di bevande alcoliche la cui gradazione supera i 10 gradi su tutta la rete autostradale al fine di contrastare in modo efficace la guida in stato di ebbrezza.
      Infine, all'articolo 3 si prevede di inserire nei programmi del Ministero dei trasporti per il conseguimento della patente di guida anche nozioni teorico-pratiche di guida sicura, al fine di rafforzare le altre iniziative di educazione alla sicurezza stradale.
      La presente proposta di legge non comporta oneri per il bilancio dello Stato.
 

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